Se sarà morto un conte, il cui figlio sia con noi,
nostro figlio insieme con gli altri nostri fedeli disponga di coloro
che furono tra i più familiari e più vicini al defunto, i quali insieme
con i ministeriali della stessa contea e col vescovo amministrino la
contea fino quando ciò sarà riferito a noi. Se invero avrà un figlio
piccolo, questo stesso insieme con i ministeriali della contea e il
vescovo, nella cui diocesi si trova, amministri la medesima contea,
finché non ce ne giunga notizia. Se invece non avrà figli, nostro
figlio, insieme con i rimanenti nostri fedeli, decida chi, insieme con i
ministeriali della stessa contea con il vescovo, debba amministrare la
stessa contea, finché non arriverà la nostra decisione. E a causa di ciò
nessuno si irriti se affideremo la medesima contea a un altro, che a
noi piaccia, piuttosto che a colui il quale fino ad allora la
amministrò. Ugualmente, dovrà essere fatto anche dai nostri vassalli. E
vogliamo ed espressamente ordiniamo che tanto i vescovi, quanto gli
abati e i conti, o anche gli altri nostri fedeli cerchino di applicare
le stesse regole nei confronti dei loro uomini [...]. Se qualcuno dei
nostri fedeli, dopo la nostra morte [...], vorrà rinunciare al mondo,
lasciando un figlio o un parente capace di servire lo stato, egli sia
autorizzato a trasmettergli i suoi honores [...]. E se vorrà vivere
tranquillamente sul suo allodio, nessuno osi ostacolarlo in alcun modo
né si esiga da lui null'altro che l'impegno di difendere la patria. |